Per potersi iscrivere al collegio dei Periti Agrari è necessario sostenere l’esame di stato. Annualmente il Ministero dell’Istruzione comunica le date relative alle sessioni di esame.
Norma Vigente
REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA PROFESSIONALE E DELL’ATTIVITA’ TECNICO AGRICOLA SUBORDINATA
(L.21 Febbraio 1991 n.54 – art.10 paragrafo 2)
Approvato dal Consiglio Nazionale dei Periti Agrari nella seduta del 14 aprile 1992
Art. 1
Registro dei praticanti
Presso ogni collegio provinciale è; istituito un registro dei praticanti nel quale devono essere iscritti coloro che, in possesso del diploma di cui all’articolo 1 della legge 21 febbraio 1991 n.54, svolgono la pratica prevista come condizione per l’ammissione all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di perito agrario. Nel registro deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, il luogo di residenza ed il domicilio del praticante, la data di conseguimento del diploma, nonché il cognome, il nome, i dati di iscrizione all’albo, l’indirizzo dello studio del professionista presso il quale si effettua la pratica e la data di inizio della pratica. Sul registro è riportata ogni notizia relativa al praticante e allo svolgimento della pratica.
Art. 2
Iscrizione nel registro dei praticanti
La domanda di iscrizione nel registro dei praticanti, redatta in carta legale, va rivolta al collegio nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza anagrafica ed è corredata dei seguenti documenti:
- certificato di nascita;
- certificato di residenza;
- certificato di cittadinanza;
- certificato di godimento dei diritti civili;
- certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;
- copia autentica del titolo di studio di cui all’articolo 1 della legge 21 febbraio 1991 n.54;
- dichiarazione del professionista, diretta al collegio provinciale, nella quale lo stesso dichiara di ammettere il richiedente a frequentare il proprio studio per lo svolgimento della pratica, assumendosi la responsabilità professionale di impartire al praticante adeguata istruzione professionale anche sotto il profilo deontologico, di produrre le dichiarazioni previste nei successivi articoli e di comunicare ogni evento che incida sulla effettività e regolarità dello svolgimento della pratica.La dichiarazione deve essere di data non anteriore a quindici giorni rispetto alla data della domanda di iscrizione nel registro dei praticanti; in essa il professionista deve indicare il numero dei praticanti che frequentano lo studio e la data di inizio della pratica.
- ricevuta del versamento della tassa di iscrizione nel registro nella misura determinata dal collegio provinciale ai sensi dell’art.7 del D.d.l. 23 novembre 1944 n.382.
I documenti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) devono essere in regola con le prescrizioni sul bollo. La domanda, sottoscritta dal richiedente, deve indicare i documenti di cui è corredata e contenere esplicita dichiarazione di conoscenza e delle norme che regolano la pratica e di impegno alla loro osservanza. Al richiedente l’iscrizione è rilasciata ricevuta di presentazione. Si può essere iscritti nel registro dei praticanti di un solo collegio provinciale.
Art. 3
Delibera sulla domanda di iscrizione
Il collegio provinciale delibera sulla domanda di iscrizione entro trenta giorni dalla presentazione e se la domanda risulta corretta e regolare e ricorrono tutte le condizioni, dispone l’iscrizione del richiedente nel registro dei praticanti.
Il biennio previsto dalla legge decorre dalla data di inizio della pratica risultante dalla dichiarazione del professionista allegata alla domanda di iscrizione.
La domanda che risulti incompleta o irregolare è dichiarata inammissibile.
Dei provvedimenti adottati è data comunicazione all’interessato ed al professionista entro quindici giorni.
Art. 4
Luogo di svolgimento della pratica
Il richiedente l’iscrizione è ammesso a svolgere la pratica presso lo studio di un professionista sito in provincia diversa da quella della propria residenza se ciò non pregiudichi la effettività e la regolarità della pratica stessa.
In tal caso la delibera di iscrizione nel registro dei praticanti va comunicata, nel termine di cui al quarto comma dell’articolo precedente, anche al collegio di detta provincia.
Art. 5
Cambiamento del professionista
Il praticante che cessi la pratica presso un professionista e la prosegua presso altro professionista deve dare comunicazione scritta la collegio provinciale entro trenta giorni.
La comunicazione deve essere corredata:
- da dichiarazione del professionista presso il quale veniva svolta la pratica contenente la data di cessazione della stessa;
- dalla dichiarazione di cui alla lettera g) dell’articolo 2 del professionista presso il quale viene proseguita la pratica;
- dalla dichiarazione e dalla relazione previste al secondo comma dell’articolo 7.
Qualora il cambiamento sia conseguente al decesso del professionista, la dichiarazione di cui al punto a), è sostituita dal certificato di morte.
Art. 6
Trasferimento di residenza
In caso di trasferimento di residenza il praticante, per non perdere il periodo di pratica maturato, deve presentare domanda di iscrizione nel registro tenuto dal collegio della provincia in cui si è trasferito, entro trenta giorni dal trasferimento.
La domanda deve essere corredata dal certificato della nuova residenza e da attestazione del collegio provinciale di provenienza relativa allo stato della pratica.
Il collegio di provenienza deve trasferire al collegio di nuova residenza del praticante, contemporaneamente al rilascio della attestazione di cui al precedente comma, il fascicolo relativo al praticante.
Il collegio di provenienza rimette a quello di destinazione una quota della tassa di iscrizione prevista alla lettera h) dell’articolo 2 in misura proporzionale al tempo di pratica ancora da espletare.
Il praticante è iscritto con l’anzianità già maturata e la delibera del collegio provinciale è assunta e comunicata nei termini e con le modalità previsti dall’articolo 3.
Art. 7
Svolgimento della pratica
La pratica deve essere effettiva e continuativa; essa importa la frequenza regolare dello studio da parte del praticante e deve consentire l’apprendimento teorico e pratico idoneo a sostenere l’esame di abilitazione.
Al compimento di ogni semestre della pratica e in caso di passaggio a studio di altro professionista, il praticante deve presentare al collegio provinciale, entro trenta giorni, la seguente documentazione:
- dichiarazione del professionista attestante la frequenza regolare dello studio;
- relazione dettagliata delle principali attività svolte dal praticante nel periodo trascorso e sulle pratiche da lui frequentate o alle quali ha collaborato. La relazione è controfirmata dal professionista e contiene un giudizio di questi sulla maturità e sul grado di apprendimento dimostrato dal praticante sia sotto il profilo tecnico che deontologico.
Nel caso di decesso del professionista, la dichiarazione di cui alla lettera a) è sostituita dal certificato di morte; la relazione di cui alla lettera b) è sottoscritta dal solo praticante.
Il termine di trenta giorni previsto al secondo comma ha carattere perentorio in caso di passaggio a studio di altro professionista. Negli altri casi, il collegio provinciale provvede a diffidare il praticante ed il professionista ad adempiere entro un termine perentorio di ulteriori sessanta giorni decorsi i quali il mancato adempimento sarà considerato rinuncia all’iscrizione.
E’ in facoltà del collegio provinciale sottoporre il praticante a successivo colloquio per la verifica dell’effettività dello svolgimento delle attività indicate nella relazione.
Il collegio provinciale, sulla base della documentazione di cui ai punti a) e b), occorrendo, all’esito del colloquio, convalida il periodo di pratica.
Qualora il collegio ravvisi l’assoluta idoneità formativa della pratica svolta nel periodo, questo non è computato ai fini del compimento del biennio. Di tale motivata decisione deve essere data comunicazione al praticante ed al professionista entro cinque giorni.
Art. 8
Vigilanza sulla pratica professionale. Corsi preparatori agli esami di abilitazione
I collegi provinciali vigilano sul regolare svolgimento della pratica professionale al fine di verificare che la stessa sia svolta in modo effettivo e continuativo.
Essi possono istituire, organizzare e gestire corsi preparatori all’esame di abilitazione professionale, al termine dei quali è rilasciato al praticante attestato di regolare frequenza.
La frequenza dei corsi non ha valore sostitutivo dell’espletamento della pratica.
Art. 9
Sospensione della pratica. Ricongiunzione
Tutti gli eventi che impediscano l’effettivo svolgimento della pratica per un periodo superiore ad un mese devono essere comunicati tempestivamente, al collegio provinciale, dal professionista, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi per conoscenza anche al praticante che intenda proseguire la pratica, deve riprendere la frequenza dello studio, rimettendo al collegio provinciale la documentazione relativa alla causa ed alla durata del periodo nel quale non si è svolta la pratica.
Il collegio, a fronte di idonea documentazione, delibera la sospensione della pratica per un periodo corrispondente a quello in cui non si è svolta la pratica e comunque non superiore a quattordici mesi.
I provvedimenti adottati sono comunicati al praticante ed al professionista entro cinque giorni.
Al fine del raggiungimento del biennio, il periodo di pratica antecedente alla sospensione si cumula con quello successivamente compiuto.
Art. 10
Compimento della pratica. Certificato
A richiesta del praticante ed ai fini dell’ammissione all’esame di abilitazione, il collegio provinciale rilascia, in termini utili, il certificato di compimento della pratica a coloro che abbiano compiuto effettivamente il biennio entro il termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione alla sessione dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di perito agrario.
Il provvedimento di diniego del rilascio del certificato è comunicato al praticante entro cinque giorni.
Art. 11
Cancellazione dal registro dei praticanti
Il collegio provinciale delibera la cancellazione dal registro dei praticanti:
- per rinuncia all’iscrizione;
- per inosservanza dell’obbligo di residenza del praticante;
- per sopravvenuta carenza dei requisiti richiesti in capo al praticante o di uno degli elementi essenziali allo svolgimento della pratica;
- per eventi che abbiano impedito l’effettivo svolgimento della pratica per un periodo superiore a quattordici mesi;
- per rilascio del certificato di compiuta pratica.
La deliberazione è comunicata entro cinque giorni al praticante ed al professionista.
Art. 12
Attività tecnico agricola subordinata. Requisiti e riconoscimento
Coloro che, in possesso del diploma di cui all’art.1 della legge 21 febbraio 1991 n.54, intendano far valere lo svolgimento di attività tecnico agricola alle dipendenze di datori di lavoro pubblici i privati, per l’ammissione all’esame di abilitazione all’esercizio della professione, devono rivolgere al collegio provinciale nella cui circoscrizione essi risiedono domanda per il riconoscimento dell’idoneità dell’attività svolta.
La domanda deve essere corredata da dichiarazione del datore di lavoro con la quale questi attesta, sulla base delle risultanze di atti e documenti di lavoro: la natura del rapporto di lavoro, l’attività svolta dal dipendente, il periodo durante il quale l’attività è stata da lui espletata, la qualifica da lui rivestita, le mansioni e funzioni effettivamente da lui esercitate, i periodi, di durata superiore a due mesi consecutivi ciascuno, nei quali le prestazioni lavorative non sono state effettuate e le cause della mancata prestazione.
L’attività, le mansioni e le funzioni devono essere dettagliatamente descritte relativamente a tutto il periodo del loro espletamento.
Il collegio provinciale può richiedere al datore di lavoro o al richiedente il riconoscimento la produzione di documentazione atta a comprovare i fatti attestati nella dichiarazione.
L’attività è riconosciuta idonea dal collegio provinciale quando risulti che essa abbia comportato effettivamente e con continuità l’espletamento, da parte del dipendente, di mansioni e funzioni che siano proprie della qualifica o del livello di inquadramento del dipendente e che rientrino nelle materie attinenti la professione di perito agrario.
Qualora non vi sia stata, da parte del dipendente, prestazione di attività lavorativa per oltre due mesi consecutivi, il tempo di durata della mancata prestazione non si computa al fine della maturazione del triennio; in tal caso deve ricorrere, in capo al dipendente richiedente il riconoscimento, la condizione di avere espletato effettivamente l’attività per un periodo ulteriore di durata pari a quello di mancata prestazione dell’attività stessa.
Agli effetti di cui al comma precedente non si considerano i periodi di mancata prestazione di attività lavorativa per godimento delle ferie.
Nel caso in cui l’attività sia stata svolta in regime di rapporto di lavoro a tempo parziale per periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legge 30 ottobre 1984 n.726, convertito dalla legge 19 dicembre 1984 n.863, si computano, ai fini della maturazione del triennio, i soli periodi di effettiva prestazione di attività lavorativa.
Se l’attività sia stata svolta alle dipendenze di più datori di lavoro, il computo del triennio si effettua sommando i periodi di svolgimento delle prestazioni alle dipendenze di ciascuno di essi. Non si possono cumulare periodi tra i quali intercorra un intervallo superiore a quattordici mesi.
Il collegio provinciale delibera sul riconoscimento entro trenta giorni, decorrenti dalla data di presentazione della domanda o dalla data di produzione della documentazione di cui al terzo comma.
Il provvedimento adottato è comunicato all’interessato entro cinque giorni.
A richiesta dell’interessato, il collegio provinciale rilascia attestato dell’idoneità dell’attività ai fini dell’ammissione all’esame di abilitazione.
Art. 13
Valutazione preventiva dell’idoneità dell’attività
E’ in facoltà dell’interessato chiedere al collegio provinciale competente a norma dell’articolo precedente di esprimersi preventivamente sull’idoneità di attività subordinata svolta o in corso di svolgimento o che si intende intraprendere.
Art. 14
Cumulo tra pratica ed attività tecnico agricola subordinata
Ai fini del raggiungimento dei periodi previsti dalla legge per l’ammissione all’esame di abilitazione, possono farsi valere periodi di pratica professionale e periodi di svolgimento di attività tecnico agricola subordinata.
Agli effetti del cumulo è richiesto, in aggiunta al periodo di pratica, un periodo di attività tecnico agricola subordinata che stia al periodo triennale nella stessa proporzione in cui il periodo mancante corrisponda al biennio di pratica.
Art. 15
Direttive del collegio nazionale
Il Collegio Nazionale emana direttive per la corretta ed uniforme applicazione delle norme di cui al presente Regolamento.
Tali direttive costituiscono, per i collegi provinciali, disposizioni ai sensi dell’art.8 della L.21 febbraio 1991, n.54.
PERCORSO DI FORMAZIONE ANNUALE 800 ORE per l’accesso all’Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di Perito Agrario e Perito Agrario Laureato
scarica qui il testo del Regolamento per lo svolgimento degli esami di Stato per l’abilitazione alla libera professione